Art. 8 (Convenzione 109)
Ove il vitto non fosse gratuitamente fornito, il salario o trattamento di base minimo sara' maggiorato di una somma fissata dal contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e quelle dei marittimi interessate, o, in loro assenza, dalla autorita' competente.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
