Ove il vitto non fosse gratuitamente fornito, il salario o trattamento di base minimo sara' maggiorato di una somma fissata dal contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e quelle dei marittimi interessate, o, in loro assenza, dalla autorita' competente.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art8 · fonte su Normattiva