La presente convenzione rivede la convenzione sui congedi pagati, 1936, e la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, nelle condizioni qui di seguito indicate:

  • a)l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nei settori economici diversi dall'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione sui congedi pagati, 1936, implica a pieno diritto la denuncia immediata di questa ultima convenzione;
  • b)l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nell'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione, sui congedi pagati (agricoltura), 1952, implica a pieno diritto la denuncia immediata di quest'ultima Convenzione;
  • c)l'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude a ulteriore ratifica la Convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art16 · fonte su Normattiva