1. Ciascun membro puo' accettare gli obblighi della presente convenzione separatamente:

  • a)per le persone impiegate nei settori economici diversi dalla agricoltura;
  • b)per le persone impiegate nell'agricoltura. 2. Ciascun membro deve precisare, nella propria ratifica, se' accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui al sotto-paragrafo a) del paragrafo 1 sopracitato, o per le persone di cui al sottoparagrafo b) dello stesso paragrafo, oppure per le une e le altre. 3. Ciascun membro che, al momento della ratifica, non ha accettato gli obblighi della presente convenzione altro che per le persone di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 sopracitato, puo' ulteriormente notificate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della convenzione per tutte le persone cui si applica la presente convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art15 · fonte su Normattiva