Art. 1 (Convenzione 138)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CONVENZIONE 138
[3]CONVENZIONE SULL'ETA' MINIMA PER L'ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO
[4]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'eta' minima per l'assunzione all'impiego, tema che figura al punto quarto dell'ordine del giorno della sessione; Preso atto dei termini della Convenzione sull'eta' minima (industria), 1919, della Convenzione sull'eta' minima (lavoro marittimo) 1920, della Convenzione sull'eta' minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, della Convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali) 1932, della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, della Convenzione (riveduta), sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959 e della Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965; Considerato che e' giunto il momento di adottare uno strumento generale su tale materia, che dovrebbe sostituire gradualmente gli strumenti gia' esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell'abolizione totale del lavoro infantile; Dopo aver deciso che tale strumento prendera' la forma di una Convenzione internazionale; Adotta, oggi, ventisei giugno millenovecentosettantatre, la Convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione sull'eta' minima, 1973:
[5]ARTICOLO 1.
[6]Ciascun membro per il quale la presente Convenzione e' in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare l'abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l'eta' minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il piu' completo sviluppo fisico e mentale.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
