1. La presente Convenzione modifica la convenzione sull'eta' minima (industria) 1919, la convenzione sull'eta' minima (lavoro marittimo) 1920, la convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, la convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937, la convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965, alle condizioni fissate qui di seguito. 2. L'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude ad una ulteriore ratifica la Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro non industriale) 1937, la convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965. 3. La convenzione sull'eta' minima (industria), 1919 convenzione sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1920, la convenzione sull'eta' minima (agricoltura), 1921, e la convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, saranno chiuse ad ogni ulteriore ratifica quando tutti gli Stati membri parti di detta Convenzione daranno il loro consenso a detta chiusura, o ratificando la presente convenzione, o con una dichiarazione inviata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 4. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione:

  • a)il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione e fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, una eta' minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937;
  • b)il fatto che un membro parte della Convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali), 1932;
  • c)il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione e fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'eta' minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937;
  • d)il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo e, o fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'eta' minima di almeno quindici anni, o specifichi che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936;
  • e)il fatto che un membro parte della Convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi della presente Convenzione per la pesca marittima e, o fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, una eta' minima di almeno quindici anni, o specifichi che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959;
  • f)il fatto che un membro parte della Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965, accetti gli obblighi della presente Convenzione e, o fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'eta' minima almeno uguale a quella che aveva specificato in esecuzione della Convenzione del 1965, o precisi che tale eta' si applica, conformemente all'articolo 3 della presente Convenzione, ai lavori sotterranei, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965. 5. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione:
  • a)l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull'eta' minima (industria), 1919, in applicazione del suo articolo 12;
  • b)l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per l'agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull'eta' minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9;
  • c)l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sulla eta' minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, in applicazione del suo articolo 12.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-138-art10 · fonte su Normattiva