Art. 6 (Convenzione 134)
1. Opportune misure dovranno essere adottate onde garantire, con ispezioni o altri mezzi, la messa in applicazione delle disposizioni contemplate all'articolo 4. 2. Opportune misure dovranno essere adottate affinche' siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 4. 3. Le autorita' incaricate dell'ispezione e del controllo della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 dovranno avere dimestichezza con il lavoro marittimo ed i suoi usi. 4. Onde facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate all'articolo 4, il testo o una sintesi di queste disposizioni dovranno essere posti all'attenzione dei marittimi, ad esempio tramite la loro affissione a bordo, in punti ben visibili.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
