[1]1. Gli esami medici previsti dall'art. 2 debbono:

  • a)essere effettuati sotto la responsabilita' e la sorveglianza di un medico qualificato autorizzato dalla autorita' competente;
  • b)essere certificati in maniera appropriata.

[2]2. Una radiografia dei polmoni sara' richiesta all'atto dell'esame medico di ammissione e ugualmente, se cio' e' considerato necessario dal punto di vista medico, in occasione degli esami successivi.

[3]3. Gli esami medici richiesti dalla presente convenzione non debbono comportare spese ne' per gli adolescenti ne' per i loro genitori o tutori.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-124-art3 · fonte su Normattiva