Art. 3 (Convenzione 124)
[1]1. Gli esami medici previsti dall'art. 2 debbono:
- a)essere effettuati sotto la responsabilita' e la sorveglianza di un medico qualificato autorizzato dalla autorita' competente;
- b)essere certificati in maniera appropriata.
[2]2. Una radiografia dei polmoni sara' richiesta all'atto dell'esame medico di ammissione e ugualmente, se cio' e' considerato necessario dal punto di vista medico, in occasione degli esami successivi.
[3]3. Gli esami medici richiesti dalla presente convenzione non debbono comportare spese ne' per gli adolescenti ne' per i loro genitori o tutori.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
