Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 9 (Convenzione 136)
1. Qualora dei lavoratori siano destinati ad effettuare lavori che comportano l'esposizione a vapori di benzene o di prodotti contenenti benzene, devono essere sottoposti:
- a)ad una visita medica attitudinale approfondita, prima dell'impiego, comprendente una analisi del sangue;
- b)a controlli ulteriori periodici con esami biologici (compresa una analisi del sangue) e la cui frequenza e' fissata dalla legislazione nazionale. 2. Previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se esistono, l'autorita' competente di ogni Paese puo' concedere deroghe agli obblighi previsti al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi di determinate categorie di lavoratori.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
