1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe pieno diritto, nonostante l'articolo 17 di cui sopra, di immediata denunzia della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art21 · fonte su Normattiva