1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 10 sopracitato, l'immediata denunzia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  • b)a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-137-art14 · fonte su Normattiva