1. L'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene dovra' essere vietato da alcuni lavori che la legislazione nazionale dovra' fissare. 2. Tale divieto deve riguardare per lo meno l'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene quali solventi o diluenti, salvo per le operazioni da effettuare in apparecchi chiusi oppure con altri procedimenti che presentino le stesse condizioni di sicurezza.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art4 · fonte su Normattiva