1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi innocui o meno nocivi, devono essere sostituiti al benzene od ai prodotti contenenti benzene. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

  • a)sulla produzione del benzene;
  • b)all'uso del benzene nei lavori di sintesi chimica;
  • c)all'uso del benzene nei carburanti;
  • d)ai lavori di analisi o di ricerca nei laboratori.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art2 · fonte su Normattiva