Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 2 (Convenzione 136)
1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi innocui o meno nocivi, devono essere sostituiti al benzene od ai prodotti contenenti benzene. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
- a)sulla produzione del benzene;
- b)all'uso del benzene nei lavori di sintesi chimica;
- c)all'uso del benzene nei carburanti;
- d)ai lavori di analisi o di ricerca nei laboratori.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
