1.1 lavori che comportano l'uso di benzene o di prodotti contenenti benzene devono essere eseguiti, per quanto possibile, in apparecchi chiusi. 2. Quando non e' possibile utilizzare apparecchi chiusi, i posti di lavoro dove vengono usati benzene o prodotti contenenti benzene devono essere attrezzati di mezzi efficaci atti ad assicurare la evacuazione dei vapori di benzene in misura tale da proteggere la salute dei lavoratori.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art7 · fonte su Normattiva