1. I lavoratori che rischiano di venire a contatto del benzene liquido o di prodotti liquidi contenenti benzene devono essere muniti di dispositivo di protezione individuale adeguato contro i rischi di assorbimento attraverso la pelle. 2. I lavoratori che, per ragioni particolari, possono trovarsi esposti a concentrazioni di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro che oltrepassano il massimo contemplato al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente convenzione, devono essere muniti di mezzi di protezione individuale adeguati contro i pericoli di inalazione di vapori di benzene; la durata dell'esposizione deve essere limitata il piu' possibile.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art8 · fonte su Normattiva