Art. 1 (Convenzione 135)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CONVENZIONE 135
[3]CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI NELL'AZIENDA E ALLE AGEVOLAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE LORO CONCESSE
[4]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Preso atto delle disposizioni della Convenzione sul diritto di associazione e di trattativa collettiva (1949), che protegge i lavoratori da qualsiasi atto di discriminazione tendente a violare la liberta' sindacale in materia di impiego; Considerato che e' auspicabile adottare disposizioni integrative riguardanti i rappresentanti dei lavoratori; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse, tema che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale, adotta, oggi, ventitre' giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione, che sara' denominata Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971:
[5]ARTICOLO 1
[6]I rappresentanti dei lavoratori nell'azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualita' di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attivita' in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attivita' sindacali, purche' agiscano in conformita' alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
