Art. 1 (Convenzione 137)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CONVENZIONE 137
[3]CONVENZIONE SULLE RIPERCUSSIONI SOCIALI DEI NUOVI METODI DI MANUTENZIONE NEI PORTI
[4]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione; Considerato che i metodi di manutenzione dei porti si sono modificati e continuano a subire importanti modifiche - per esempio in seguito all'adozione di unita' di carico, alla introduzione delle tecniche di trasbordo orizzontale (roll-on/roll-off), alla accresciuta meccanizzazione ed automatizzazione, mentre si manifestano nuove tendenze nel movimento delle merci; che tali modifiche rischiano di accentuarsi ancor piu' in avvenire; Considerato che questi cambiamenti, accelerando il trasporto delle merci, riducendo il tempo di sosta delle navi nei porti e diminuendo le spese di trasporto, possono andare a beneficio della economia del Paese interessato nel suo complesso e contribuire ad aumentare il livello di vita; Considerato che questi cambiamenti hanno anche notevoli ripercussioni sul livello dell'impiego nei porti e sulle condizioni di lavoro e di vita dei portuali, e che si dovrebbero adottare provvedimenti per evitare o ridurre i problemi che ne derivano; Considerato che i lavoratori dei porti dovrebbero partecipare ai benefici rappresentati dai nuovi metodi di manutenzione e che quindi lo studio e l'introduzione di questi metodi dovrebbero essere completati dall'elaborazione e dall'adozione di disposizioni tendenti a migliorare in modo durevole la loro situazione con mezzi quali la regolarizzazione del posto di lavoro e la stabilizzazione del reddito, e con altri provvedimenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro degli interessati, nonche' alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei porti; Avendo deciso di adottare varie disposizioni relative alle ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione (depositi merci), che costituiscono il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosettantatre, la seguente Convenzione, che sara' denominata Convenzione sul lavoro nei porti, 1973:
[5]ARTICOLO 1.
[6]1. La Convenzione si applica alle persone disponibili, in modo regolare, per un lavoro di scaricatore che traggono da questo lavoro il loro principale reddito annuo. 2. Ai fini della presente convenzione, i termini "scaricatori" e "lavoro nei porti" indicano persone e attivita' definite tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultate all'atto della elaborazione e della revisione di queste definizioni, oppure prendervi parte in qualsiasi altro modo; si dovra' inoltre tener conto dei nuovi metodi di manutenzione e delle loro ripercussioni sulle varie mansioni degli scaricatori.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
