1. La presente convenzione si applica a tutte le persone impiegate, esclusi i marittimi. 2. Ove risulti necessario, l'autorita' competente o qualsiasi organismo appropriato in ciascun Paese potra', dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove ne esistano, adottare misure per escludere dall'applicazione della convenzione delle categorie limitate di persone impiegate, laddove tale applicazione solleverebbe problemi particolari di esecuzione o di ordine costituzionale o legislativo di una certa importanza. 3. Ciascun membro che ratifica la convenzione dovra' indicare, nel primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che e' tenuto a presentare in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, motivandolo, le categorie che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo ed esporre, in successivi rapporti, lo stato della legislazione e delle consuetudini interne relative alle suddette categorie, precisando in che misura e' stato dato effetto o ci si e' proposti di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le categorie in questione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art2 · fonte su Normattiva