Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 3 (Convenzione 139)
Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prescrivere le misure da adottare per proteggere i lavoratori contro i rischi da esposizione a sostanze o agenti cancerogeni, e istituire un sistema per la registrazione dei dati.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
