Art. 2 (Convenzione 139)
1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' sforzarsi di far sostituire le sostanze e agenti cancerogeni cui i lavoratori fossero esposti durante il loro lavoro con sostanze o agenti non cancerogeni, o con sostanze o agenti meno nocivi; per la scelta delle sostanze o degli agenti sostitutivi, occorrera' tener conto delle loro proprieta' cancerogene, tossiche o altro. 2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come pure la durata ed il grado di esposizione dovranno essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
