1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' sforzarsi di far sostituire le sostanze e agenti cancerogeni cui i lavoratori fossero esposti durante il loro lavoro con sostanze o agenti non cancerogeni, o con sostanze o agenti meno nocivi; per la scelta delle sostanze o degli agenti sostitutivi, occorrera' tener conto delle loro proprieta' cancerogene, tossiche o altro. 2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come pure la durata ed il grado di esposizione dovranno essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-139-art2 · fonte su Normattiva