Art. 1 (Convenzione 139)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CONVENZIONE 139
[3]CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI PROFESSIONALI DOVUTI A SOSTANZE E AGENTI CANCEROGENI
[4]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi, il 5 giugno 1974, per la sua cinquantanovesima sessione; Preso atto dei termini della convenzione e della raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni del 1960, nonche' della Convenzione e della raccomandazione sul benzene del 1971; Considerato che e' auspicabile fissare norme internazionali sulla protezione contro sostanze o agenti cancerogeni; Tenuto conto del pertinente lavoro svolto da altre organizzazioni internazionali, ed in particolare dell'Organizzazione mondiale della sanita' e dal Centro internazionale di ricerche sul cancro, con cui l'Organizzazione internazionale del Lavoro collabora; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla prevenzione ed al controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e agenti cancerogeni, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale, ha adottato, oggi, ventiquattro giugno millenovecentosettantaquattro, la Convenzione che segue, che verra' denominata Convenzione sul cancro professionale, 1974.
[5]ARTICOLO 1.
[6]1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' periodicamente stabilire le sostanze e gli agenti cancerogeni per i quali l'esposizione professionale sara' vietata o soggetta ad autorizzazione o a controllo, come pure le sostanze e gli agenti cancerogeni cui si applicano altre disposizioni della presente Convenzione. 2. Deroghe al divieto non saranno concesse se non attraverso singole autorizzazioni specificanti le condizioni da osservare. 3. Onde stabilire, conformemente al paragrafo 1, tali sostanze e agenti, occorrera' considerare i dati piu' recenti contenuti nelle raccolte di direttive pratiche nonche' i prontuari elaborati dall'Ufficio internazionale del lavoro, come pure le informazioni emananti da altri organismi competenti.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
