Art. 4 (Convenzione 139)
Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prendere le opportune misure affinche' i lavoratori che sono, sono stati e rischiano di essere esposti a sostanze o agenti cancerogeni ricevano tutte le informazioni disponibili sui rischi che tali sostanze e agenti comportano e sulle misure richieste.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
