Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prendere le opportune misure affinche' i lavoratori che sono, sono stati e rischiano di essere esposti a sostanze o agenti cancerogeni ricevano tutte le informazioni disponibili sui rischi che tali sostanze e agenti comportano e sulle misure richieste.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-139-art4 · fonte su Normattiva