Art. 8 (Convenzione 74)
1. Il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e denunzie trasmessigli dai membri dell'Organizzazione. 2. Notificando ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
