1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri della Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-137-art11 · fonte su Normattiva