Art. 14 (Convenzione 134)
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica nonche' delle denunzie pervenutegli dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione del secondo strumento di ratifica pervenutogli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore dalla presente convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
