PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI Le Parti contraenti dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, firmato quest'oggi, nell'intento di facilitare, in prossimita' della frontiera dei due Stati, la ricerca ed il salvataggio, a mezzo di aeromobili, di persone scomparse o in difficolta' anche indipendentemente da infortuni aeronautici, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1

  • 1)Le due Parti contraenti si sostengono mutualmente e secondo la loro possibilita' nella ricerca e nel salvataggio a mezzo di aeromobili di persone scomparse o in difficolta' in prossimita' della frontiera italo-svizzera.
  • 2)A tale scopo esse permettono ad aeromobili dell'altro Stato di sconfinare e di atterrare sul proprio territorio ai sensi degli articoli 9 capoverso 1 e 12 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, nonche' il trasporto di persone ausiliarie e l'importazione dei mezzi ausiliari necessari in applicazione per analogia degli articoli 8, 11, 13, 14, e 15 del presente Accordo.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~protocollo-addiz-art1 · fonte su Normattiva