PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero - premesso che i due Governi hanno firmato in data 27 ottobre 1986 un accordo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili; - ritenuto opportuno, ad integrazione e specificazione di detto accordo e, in particolare dell'art. 9 paragrafo 2, indicare le forme di assistenza che saranno fornite sugli aeroporti di ciascun Paese agli aerei militari e civili dell'altro Paese, nonche' fissare la ripartizione e le modalita' di pagamento delle spese inerenti a tali forme di assistenza nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso e delle esercitazioni in comune, rinviando al "Manuale di operazioni SAR" la determinazione delle altre modalita' tecniche. Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 FORME DI ASSISTENZA Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a fornire agli aerei militari e civili SAR (e a quelli indicati dagli RCC) dell'altra Parte contraente, che fanno scalo nei suoi aeroporti, nel quadro dell'accordo di Roma del 27 ottobre 1986, le seguenti forme di assistenza in occasione di operazioni ed esercitazioni SAR:

  • 1)Utilizzazione degli aeroporti;
  • 2)Utilizzazione degli aiuti alla navigazione ed alla circolazione aerea;
  • 3)Rifornimento carburanti e lubrificanti;
  • 4)Manutenzione di primo livello;
  • 5)Riparazione di materiale danneggiato;
  • 6)Cessione e messa in opera di materiali aerei;
  • 7)Pasti;
  • 8)Alloggio;
  • 9)Trasmissioni;
  • 10)Trasporti;
  • 11)Vestiario;
  • 12)Assistenza medica ed ospedaliera;
  • 13)Pratiche per danni a terzi.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~protocollo-agg-art1 · fonte su Normattiva