ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, desiderosi di stabilire una collaborazione piu' stretta tra le due Parti contraenti nel campo dei servizi di ricerca e soccorso di aeromobili, nel quadro dell'Annesso 12 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) si deve intendere la ricerca ed il salvataggio a mezzo di aeromobili di aerei in pericolo, dei passeggeri e dell'equipaggio, secondo le disposizioni generali e le modalita' esecutive sancite dalla Convenzione di Chicago e dai suoi Annessi.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art1 · fonte su Normattiva