[1]dei privilegi e immunita'
[2]I privilegi e le immunita' riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Agenzia e non a beneficio personale dei singoli individui; e' dovere dell'Agenzia e di tutti i soggetti che godono di detti privilegi e immunita' osservare in ogni altro aspetto le leggi e i regolamenti italiani.
Testo vigente dal 12 agosto 2016
