[1]'

[2]All'Italia non sara' attribuita nessuna responsabilita' giuridica nazionale o internazionale in ordine alle attivita' dell'Agenzia sul suo territorio, per atti o omissioni dell'Agenzia o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire nei limiti delle loro funzioni. L'Agenzia sollevera' l'Italia da ogni obbligo derivante da rivendicazioni avanzate nei confronti dell'Italia da una parte terza come conseguenza di detti atti o omissioni.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art23 · fonte su Normattiva