[1]Articolo IX Emendamenti all'Articolo XVII (Privilegi e immunita')
[2]1. L'Articolo XVII, paragrafo 1(d) sara' emendato come segue: (d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali, residenti in Italia, sara' concessa l'opportunita' di trovare impiego nella Repubblica Italiana. I privilegi e le immunita' specificati in questo Memorandum d'Intesa non si applicheranno a questo tipo di impiego. Al fine di consentire l'applicazione di questo paragrafo, la UNLB inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana comunicando il nome del famigliare che risiede in Italia e che ha ricevuto un'offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana notifichera' con sollecitudine alla UNLB il proprio assenso all'avvio della procedura per stabilire la relazione di impiego. Il datore di' lavoro, in virtu' del presente Memorandum d'Intesa, sara' in grado di assumere il dipendente in base alla legge italiana. I menzionati famigliari che abbiano ottenuto il permesso per svolgere attivita' professionale, saranno soggetti alla legge in vigore in Italia per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. Nei casi in cui il famigliare desideri intraprendere un'attivita' lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un'attivita' lavorativa precedentemente conclusa, la UNLB dovra' inviare una nuova richiesta al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana. 2. L'Articolo XVII, paragrafo 1(g), sara' emendato come segue: (g) avranno il diritto di acquistare e importare, esentasse e in esenzione doganale, senza proibizioni e restrizioni, automobili per uso personale ed effetti personali, in base ai privilegi accordati abitualmente ai membri delle missioni diplomatiche accreditate nella Repubblica Italiana. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione doganale sono limitati a due e potranno essere sostituiti solo dopo un periodo di tre anni successivo alla data della precedente importazione. I veicoli importati dal personale assegnato ai Locali sono registrati in serie speciali. 3. Articolo XVII, paragrafo 2, sara' emendato come segue: 2. Oltre ai privilegi ed alle immunita' di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attivita' delle Nazioni Unite sui Locali, cosi' come ai membri assegnati ai Locali dal grado di P5 in su, verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunita', le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, accreditati nella Repubblica Italiana. 4. Un nuovo paragrafo 3 viene aggiunto all'Articolo XVII: 3. Le Autorita' italiane competenti assicureranno con ogni rapidita', nel rispetto delle norme italiane sull'immigrazione, l'ingresso e il soggiorno di un domestico per ciascun membro dello staff internazionale assegnato ai Locali. I domestici sono esenti dall'ottenimento del permesso di lavoro o del permesso di soggiorno e non sono soggetti alle disposizioni che presiedono alle restrizioni all'immigrazione e alla registrazione degli stranieri, soltanto per cio' che riguarda la loro relazione lavorativa con un membro dello staff.
Testo vigente dal 12 agosto 2016
