[1]ARTICOLO XVII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

[2]Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni, tra l'Organizzazione e il Governo, sara' risolta mediante negoziato tra le Parti.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~accordo-tra-la-repubblica-italiana-e-bioversity-internationa-artxvii · fonte su Normattiva