[1]ARTICOLO XVII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
[2]Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni, tra l'Organizzazione e il Governo, sara' risolta mediante negoziato tra le Parti.
Testo vigente dal 12 agosto 2016
