[1]ARTICOLO XVII Soluzione delle controversie

[2]Sezione 26 Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione ed il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsivoglia questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Organizzazione ed il Governo saranno risolte mediante negoziato tra le Parti.

Testo vigente dal 24 luglio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-11;68~accordo-artxvii · fonte su Normattiva