[1]ARTICOLO XVII Soluzione delle controversie
[2]Sezione 26 Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione ed il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsivoglia questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Organizzazione ed il Governo saranno risolte mediante negoziato tra le Parti.
Testo vigente dal 24 luglio 2019
