[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

[2]Preambolo

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana (di seguito denominati le «Parti»): considerando le relazioni amichevoli esistenti tra l'Italia e il Ghana e le rispettive popolazioni; confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite e dei relativi protocolli; desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa; riconoscendo le legittime aspirazioni e preoccupazioni nel settore della sicurezza di ciascuno dei due paesi; accettando l'impegno di ciascun Paese nei riguardi degli accordi a livello regionale, multilaterale e bilaterale; partendo dal fatto che il presente Accordo non inficia/non tocca gli impegni presi dai due Paesi nel quadro di trattati internazionali; riaffermando la loro intenzione di continuare e rafforzare ulteriormente la cooperazione esistente; in conformita' con le aspirazioni summenzionate; al fine del perseguimento di dette aspirazioni, e' stato convenuto quanto segue:

[5]Definizioni

[6]«Personale» Indica un membro delle Forze Armate del Paese inviante che e' stato autorizzato ed accertato dal Paese ospitante a partecipare ad un programma di scambio ovvero ad attivita' di addestramento militare nel Paese ospitante. «Paese inviante» Significa il Paese che invia il personale delle proprie Forze Armate per partecipare ad addestramento militare. «Paese ospitante» Indica un Paese presso il quale viene inviato un membro delle Forze Armate del paese inviante per attivita' di addestramento militare.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art1 · fonte su Normattiva