[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

[3]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

[4]PREAMBOLO

[5]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia (denominati in seguito la "Parte" o le "Parti"); Considerando le relazioni amichevoli esistenti e la solidarieta' tra i loro Paesi; Riaffermando i principi del rispetto reciproco per l'uguaglianza sovrana, l'integrita' territoriale e l'indipendenza politica, la reciprocita' e l'interesse reciproco; Confermando il loro impegno per la Carta delle Nazioni Unite; Agendo in conformita' con le loro leggi nazionali e con il diritto internazionale; Desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa e di promuovere e rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e i legami di amicizia e fratellanza tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzera' le relazioni fra le Parti; Riconoscendo che la cooperazione in materia di difesa e' essenziale per la promozione della stabilita' della pace e del benessere dei nostri Stati, hanno concordato quanto segue:

[6]ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

[7]Ai fini del presente Accordo, i successivi termini ed espressioni avranno il seguente significato: 1.1 "Personale militare" significa, rispettivamente, soldati delle Forze Armate della Repubblica Italiana o delle Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.2. "Personale civile" indica, rispettivamente, dipendenti de: i. il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o il Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; ii. le Unita' organizzative subordinate o controllate dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.3 "Parti": il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.4. "Parte ospitante": la Parte che ospita temporaneamente il personale militare e civile della Parte inviante in conformita' con le disposizioni del presente Accordo; 1.5 "Parte inviante": la Parte che dispiega temporaneamente il proprio personale militare e civile sul territorio della Parte ospitante conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;90~accordo-art1 · fonte su Normattiva