[1]Aree di cooperazione
[2]In conformita' con le rispettive legislazioni interne dei Paesi e fatte salve le eventuali limitazioni di sicure nazionale, la cooperazione tra le Parti del presente Accordo comprendera', tra le altre, le seguenti aree: a. visite da parte di Autorita' del Ministero della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e dei Comandanti delle componenti militari; b. visite di navi militari e di aerei, visite reciproche di delegazioni attivita' civili e militari, ovvero presso enti e mostre; c. istituzione di contatti permanenti e di strette relazioni tra i rispettivi Ministeri della Difesa, Forze Armate e specialita'; d. scambio di relatori militari, studenti e personale militare tra l'Italia e il Ghana, ove possibile; e. partecipazione ad attivita' sportive, esercitazioni ed altre attivita' culturali e competizioni; f. supporto ad iniziative commerciali connesse a materiali e servizi di difesa; g. eventuali altre attivita' di possibile interesse reciproco delle Parti.
Testo vigente dal 22 ottobre 2024
