[1]Organizzazione di attivita' addestrative

[2]1. Le Parti potranno scambiarsi inviti per la partecipazione a incontri, seminari, conferenze, gruppi ed esercitazioni organizzate da uno dei due Paesi per le forze armate o enti dipendenti in ognuno dei Paesi. 2. Le Parti potranno anche richiedere l'utilizzo delle infrastrutture ed aree addestrative nell'altro Paese sulla base di termini concordati.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art5 · fonte su Normattiva