[1]Attivita' vietate
[2]Nel corso dello scambio, al personale non dovra': a. essere chiesto di partecipare a qualsivoglia operazione di combattimento, all'interno o all'esterno del Paese ricevente o in ausilio del potere civile; b. essere chiesto di svolgere alcuna funzione, compito, o azione non coerente con lo scopo del presente Accordo.
Testo vigente dal 22 ottobre 2024
