Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 7 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale relativo all'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 9.966 annui a decorrere dall'anno 2025, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 11 del medesimo Protocollo, valutati in euro 3.742 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli eventuali oneri derivanti dal titolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 30 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;157~art3 · fonte su Normattiva