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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al testo unico dalle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514, con la seguente modificazione:
[9]Nel preambolo, al secondo comma, sono soppresse le parole: « la facolta' concessa al Ministro per la guerra, in caso di gravi contingenze, di richiamare in servizio i sottufficiali in congedo, anche d'autorita' ».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 19 aprile 1937 - Anno XV
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 20 settembre 1937 al 16 dicembre 2009
