Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al testo unico dalle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514, con la seguente modificazione:

[9]Nel preambolo, al secondo comma, sono soppresse le parole: « la facolta' concessa al Ministro per la guerra, in caso di gravi contingenze, di richiamare in servizio i sottufficiali in congedo, anche d'autorita' ».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 19 aprile 1937 - Anno XV

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Di Revel

[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 20 settembre 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-04-19;1571~art1 · fonte del testo