[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]QUARANTOTTESIMA SESSIONE (Ginevra, 17 giugno-9 luglio 1964)

[3]CONVENZIONE 120

[4]Convenzione sull'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici

[5]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964, nella sua quarantottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che alcune proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi otto luglio millenovecentosessantaquattro, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sull'igiene (aziende commerciali e uffici), 1964.

[6]Art. 1.

[7]La presente convenzione si applica:

  • a)alle aziende commerciali;
  • b)alle aziende, istituzioni, o amministrazioni nelle quali i lavoratori sono occupati principalmente in un lavoro di ufficio;
  • c)per quanto non siano gia' sottoposti alla disciplina della legislazione nazionale o delle altre disposizioni che regolano l'igiene nell'industria, nelle miniere, nei trasporti e nell'agricoltura, ai servizi delle altre aziende, istituzioni o amministrazioni nei quali i lavoratori siano occupati principalmente in attivita' commerciali o in lavori di ufficio.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art1 · fonte su Normattiva