Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 2 (Convenzione 133)
Ai fini dell'applicazione della presente convenzione:
- a)con il termine "nave" s'intende qualsiasi imbarcazione alla quale si applica la convenzione;
- b)con il termine "tonnellate" s'intendono le tonnellate di stazza lorda;
- c)con il termine "nave passeggeri" s'intende qualsiasi nave per la quale e' valido: i) sia un certificato di sicurezza per nave passeggeri rilasciato in conformita' alle disposizioni in vigore della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare; ii) sia un certificato per il trasporto di passeggeri;
- d)con il termine "ufficiale" s'intende qualsiasi persona, ad eccezione del capitano, che possegga il grado di ufficiale, secondo la legislazione nazionale o, in mancanza di una tale legislazione, secondo i contratti collettivi o la consuetudine;
- e)il termine "personale subalterno" significa qualsiasi membro dell'equipaggio tranne gli ufficiali;
- f)con il termine "membro del personale di maestranza" s'intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilita' e che sia considerato come tale dalla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;
- g)il termine "adulto" si applica a qualsiasi persona che abbia almeno diciotto anni;
- h)il termine "alloggio dell'equipaggio" comprende i dormitori, le mense, le installazioni sanitarie, le infermerie e i luoghi di ricreazione previsti per uso dell'equipaggio;
- i)il termine "prescritto" significa prescritto dalla legislazione nazionale o dall'autorita' competente;
- j)il termine "approvato" significa approvato dall'autorita' competente;
- k)il termine "nuova immatricolazione" significa nuova immatricolazione in occasione di un cambiamento simultaneo di bandiera e di proprieta' di una nave.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
