1. Ogni Stato membro puo' adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e collaborare con altri Membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio. 2. Il presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonche', ove siano a suo carico, i figli ed i genitori.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art13 · fonte su Normattiva