Art. 13 (Convenzione 143)
1. Ogni Stato membro puo' adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e collaborare con altri Membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio. 2. Il presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonche', ove siano a suo carico, i figli ed i genitori.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
