Ogni Stato membro puo':

  • a)subordinare la libera scelta dell'occupazione, pur garantendo il diritto alla mobilita' geografica, alla condizione che il lavoratore migrante abbia avuto residenza legale nel paese, ai fini del lavoro, durante un periodo prescritto, non superiore a due anni o, se la legislazione esige un contratto di una data durata inferiore ai due anni, che il primo contratto di lavoro sia scaduto;
  • b)dopo opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, regolamentare le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ivi compresi i certificati e diplomi, acquisite all'estero;
  • c)respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art14 · fonte su Normattiva