del soggiorno

  • 1)Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validita' della carta di soggiorno puo' essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.
  • 2)Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datare di lavoro dello Stato ospitante riceve un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno.
  • 3)Per il rilascia dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:
  • a)il documento in forza del quale e' entrato nel loro territorio;
  • b)una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
  • 4)La carta di soggiorno e' valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
  • 5)Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno.
  • 6)La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non e' piu' occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacita' temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.
  • 7)L'adempimento delle formalita' necessarie per ottenere la carta di soggiorno non puo' costituire un impedimento all'immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art6 · fonte su Normattiva