[1]Articolo IX.

[2]Ove l'estradizione non sia concessa per l'insufficienza delle prove presentate e la persona richiesta sia posta in liberta', cio' non pregiudichera' il diritto dello Stato richiedente di presentare una successiva domanda di estradizione per il medesimo reato, accompagnata da ulteriori prove.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artix · fonte su Normattiva