ARTICOLO IX Le Parti esprimono inoltre le seguenti intenzioni: - appoggiare da parte italiana iniziative nei settori indicati anche per quanto concerne l'organizzazione di corsi di formazione professionale; - promuovere la collaborazione nel settore scientifico-tecnologico; - consentire a laureati e ricercatori boliviani di frequentare istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Le intese necessarie definiranno preliminarmente le fonti di finanziamento ed i meccanismi relativi; - accrescere la collaborazione al fine di una maggiore reciproca diffusione della cultura attraverso la promozione di eventi culturali, storici e artistici che contribuiscano ad una piu' approfondita conoscenza tra i due Paesi.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artix · fonte su Normattiva