ARTICOLO VIII Le Parti considerano con particolare attenzione il problema della droga e del narcotraffico e si impegneranno ad esercitare di comune accordo ogni piu' consona azione di lotta e prevenzione. In particolare la Parte italiana privilegera' le iniziative individuate di comune accordo tre le due Parti, ed in collegamento con gli interventi multilaterali, volte a sostenere lo sviluppo alternativo e la sostituzione delle coltivazioni illegali di coca ed a favorire gli interventi tesi a fronteggiare e prevenire il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti tra la popolazione.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artviii · fonte su Normattiva