Art. 16 (Accordo) — Iniziative congiunte
Al fine di promuovere attivita' accademiche comuni, mobilita' di docenti, ricercatori e studenti, le Parti contraenti considereranno la realizzazione di progetti congiunti nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionaii, con particolare riguardo alle attivita' delle missioni archeologiche.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
