Al fine di promuovere attivita' accademiche comuni, mobilita' di docenti, ricercatori e studenti, le Parti contraenti considereranno la realizzazione di progetti congiunti nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionaii, con particolare riguardo alle attivita' delle missioni archeologiche.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258~accordo-art16 · fonte su Normattiva