ARTICOLO XV Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sara' in contrasto con gli impegni delle due Parti derivanti da accordi bilaterali o multilaterali in vigore.
Testo vigente dal 9 marzo 1994
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Testo vigente dal 9 marzo 1994
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artxv · fonte su Normattiva