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[1]Sono convalidati i Regi decreti 9 luglio 1931, n. 936, e 17 luglio 1931, n. 954, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1931-32. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 dicembre 1931 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Mosconi
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009
